LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA 
                            Prima Sezione 
 
    Cosi' composta: 
        dott. Roberto Lucisano, Presidente; 
        dott. Giuliana Campagna, consigliere estensore; 
        sig. Concetta Pisciuneri, giudice popolare; 
        sig. Daniela Nicotera, giudice popolare; 
        sig. Rocco Patafio, giudice popolare; 
        sig. Mirella Italiano, giudice popolare; 
        sig. Domenico Messineo, giudice popolare; 
        sig. Angelica De Masi, giudice popolare; 
    Visto l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di P. P.,
con il  quale  si  chiede  la  rideterminazione  in  anni  trenta  di
reclusione,  della  pena  all'ergastolo  inflitta  al  predetto   con
sentenza  n.  11/2000  della  Corte  d'assise  d'appello  di   Reggio
Calabria, anche previa promozione del giudizio  di  costituzionalita'
dell'art. 4-ter, decreto-legge n. 82/2000, convertito nella legge  n.
144/2000; 
    Sentite le  parti  all'udienza  camerale,  a  scioglimento  della
riserva ivi formulata; 
 
                               Osserva 
 
    Nell'interesse di P.,  come  detto,  si  chiede  che  il  giudice
dell'esecuzione  ridetermini  la  pena  dell'ergastolo  in  corso  di
esecuzione, con quella di anni trenta  di  reclusione,  anche  previa
promozione del giudizio di incostituzionalita' dell'art. 4-ter, legge
n. 144/2000. 
    Si espone nell'istanza che questa  Corte,  con  decisione  del  7
novembre 2018, riconosceva il  vincolo  della  continuazione  fra  le
sentenze c.d. ... e ..., rigettando la rideterminazione della pena in
anni trenta di reclusione, statuendo debba ritenersi reato principale
quello contestato  nel  processo  ...,  che  ha  comportato  la  pena
dell'ergastolo. In detto giudizio tuttavia il P. aveva  richiesto  di
essere giudicato con rito abbreviato, richiesta rigettata dalla Corte
di merito, nonche' esaminata e rigettata  dal  supremo  collegio  che
confermava la decisione sul punto. In particolare, l'odierno istante,
dopo avere  ripercorso l'iter  normativo  che  ha  poi  portato  alla
declaratoria di incostituzionalita'  dell'art.  7,  decreto-legge  n.
341/2000, a seguito della decisione della Corte europea  dei  diritti
dell'uomo nel caso Scoppola/Italia, rileva che in tale fattispecie si
statuiva che avessero  diritto  al  riconoscimento  dell'applicazione
della pena di anni trenta di reclusione solo coloro che  erano  stati
ammessi nel giudizio di merito al rito abbreviato, in  cui  cioe'  il
processo a loro carico era stato celebrato con  tale  rito  speciale.
Tra i presupposti  dell'ammissione  al  rito  abbreviato,  pero',  la
disposizione transitoria emanata dall'art 4-ter, legge  n.  144/2000,
entrata in vigore l'8 giugno 2000, disponeva che la richiesta di rito
abbreviato nei processi puniti con pena  dell'ergastolo  era  ammessa
nel   giudizio   d'appello   prima   della   eventuale   rinnovazione
dell'istruttoria disposta  in  secondo  grado,  sicche'  poiche'  nel
processo  ...  doveva  considerarsi   ormai   esaurita   l'istruzione
dibattimentale, la Corte di merito non ammetteva l'imputato  al  rito
abbreviato, rigettando altresi'  l'eccezione  di  incostituzionalita'
all'epoca sollevata, decisione  come  detto  confermata  in  sede  di
legittimita'. 
    L'istante    ritiene    costituzionalmente    illegittima    tale
limitazione, che determina un trattamento deteriore per imputati  che
avevano commesso reati  dello  stesso  tipo  di  coloro  che  avevano
beneficiato del rito abbreviato. Si  ritiene  quindi  sussistente  la
violazione degli articoli 3 e  117  della  Costituzione,  poiche'  la
disciplina  processuale  in   esame   non   consente   la   fruizione
all'imputato  che  abbia  tempestivamente   formulato   la   relativa
richiesta e che si vede respingere tale  richiesta,  a  causa  di  un
ostacolo normativo poi rimosso. Inoltre, si deduce che la  disparita'
di  trattamento  non  puo'  trovare   adeguata   giustificazione   in
valutazioni connesse alla finalita'  deflattiva  del  rito  speciale,
giacche'  anche  nei  giudizi  con  istruttoria  esaurita,   comunque
l'accesso al rito abbreviato comporta benefici processuali,  come  la
sanatoria delle nullita' non assolute, il superamento delle questioni
di competenza e l'irrilevanza delle  questioni  di  inutilizzabilita'
non patologica. Si sostiene poi che la possibilita' di far  valere  i
vizi di illegittimita' costituzionale non puo' essere preclusa  dalla
formazione del giudicato,  dovendo  essere  considerata  quale  fatto
nuovo la sentenza europea sul caso  Scoppola,  nonche'  la  decisione
della consulta n. 210/2013. 
    Tanto  premesso,  si  ritiene  opportuno  riassumere  le  vicende
processuali che hanno interessato il P.: costui subisce, nel  2000  e
nel 2001, due condanne all'ergastolo,  rispettivamente  nei  processi
denominati  convenzionalmente  «...»  e  «...»,  in  quanto  ritenuto
responsabile di omicidi commessi nell'ambito della  guerra  di  mafia
reggina. A seguito della nota sentenza CEDU (Convenzione europea  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali)
Scoppola/Italia,  sussistendone  le  condizioni,  in   relazione   al
processo c.d. ... questa Corte  rideterminava  la  pena  inflitta  in
quella di anni trenta di reclusione, successivamente,  con  ordinanza
emessa  nell'anno  2018,  veniva  riconosciuto   il   vincolo   della
continuazione fra il reato di omicidio giudicato  nel  processo  c.d.
... e quello per il quale il P. era  stato  condannato  nel  processo
c.d. ..., ritenendosi la riconducibilita' degli stessi  ad  un  unico
disegno criminoso, stante la comune matrice inscrivibile  nell'ambito
della guerra di mafia. Si era tuttavia confermata l'esecuzione  della
pena all'ergastolo, dovendosi ritenere quella giudicata nel  processo
... la condotta piu' grave, in quanto in relazione  a  quell'omicidio
il P. aveva assunto il ruolo  di  sparatore,  a  differentemente  dal
delitto oggetto del processo ..., in cui  aveva  guidato  la  vettura
utilizzata per l'agguato. 
    Orbene, l'esame degli atti relativi al processo di appello  «...»
celebrato nei confronti dell'odierno istante,  acquisiti  in  visione
dalla Corte, consente di verificare come il 14  gennaio  2000  il  P.
chiedeva di essere ammesso al giudizio abbreviato (v. pag. 29 verbale
di udienza), richiesta rigettata da quella Corte con ordinanza emessa
nella medesima udienza, in quanto «essendo il  presente  procedimento
in fase di appello non ricorrono  le  condizioni  per  accedere  alle
richieste di rito abbreviato avanzate  dall'imputato...  P.  P.».  La
richiesta di rito abbreviato  veniva  reiterata  all'udienza  del  12
giugno 2000,  richiesta  ancora  una  volta,  come  sopra  segnalato,
rigettata da quella Corte,  atteso  che  si  era  ormai  esaurita  la
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in precedenza disposta,
ed essendo il processo gia' transitato nella fase della discussione. 
    Appare  a  questo  punto  opportuno  riepilogare  la   tormentata
evoluzione legislativa che ha subito la  previsione  dell'accesso  al
rito abbreviato per i reati puniti con la pena  dell'ergastolo,  iter
che, con tutta evidenza, ha determinato l'attuale stato esecutivo del
richiedente e la ragione che determina l'odierna richiesta.  Infatti,
da un'iniziale disposizione, contenuta nel nuovo codice di  procedura
penale, che consentiva l'ammissione al giudizio abbreviato per  detti
reati, si e' giunti alla declaratoria di incostituzionalita' di  tale
norma e quindi, con la c.d. legge Carotti, entrata  in  vigore  il  2
gennaio 2000, alla reintroduzione della facolta' di accedere al  rito
abbreviato anche per gli imputati dei piu' gravi delitti. Tuttavia  a
quella data rimanevano fermi i limiti  temporali  gia'  previsti  per
l'operativita' dell'istituto e  quindi  la  sostanziale  operativita'
esclusivamente per i soggetti sottoposti ancora al giudizio di  primo
grado. Solo con la successiva legge entrata in vieore l'8 giugno 2000
veniva  previsto,  all'art.  4-ter,  che  la  richiesta  di  giudizio
abbreviato potesse essere proposta «nel giudizio di appello,  qualora
sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art.
603  del  codice  di  procedura  penale,  prima   della   conclusione
dell'istruzione stessa». Seguiva poi, il decreto-legge  n.  341/2000,
entrato in vigore il 24 novembre del 2000, con cui si  statuiva  che,
ai fini della riduzione della pena per la scelta del  rito,  la  pena
dell'ergastolo  doveva  intendersi   riferita   all'ergastolo   senza
isolamento diurno, laddove alla pena  dell'ergastolo  con  isolamento
diurno, nei casi di concorso di  reati  e  di  reato  continuato,  e'
sostituita quella dell'ergastolo. 
    Orbene, nel caso  oggetto  della  sentenza  Scoppola/Italia,  era
accaduto che l'imputato, il quale, sussistendo  le  condizioni  della
legge  allora  in  vigore,  aveva  acquisito  l'ammissione  al   rito
abbreviato nell'arco temporale compreso fra il gennaio e il  novembre
2000, aveva poi visto modificare la in peius  la  propria  posizione,
stante la differente scelta  legislativa  operata  nel  novembre  del
2000, sicche' la Corte europea  ha  ritenuto  operante  il  principio
della irretroattivita' della legge penale piu'  severa,  applicandosi
quindi,  fra  piu'  norme  succedutesi  prima  dell'emissione   della
sentenza definitiva, quella che  reca  disposizioni  piu'  favorevoli
all'imputato. 
    Risulta pertanto evidente che la fattispecie  qui  in  esame  non
possa assimilarsi ai profili fattuali  che  hanno  caratterizzato  il
caso Scoppola, non essendo stato il P. ammesso al rito abbreviato nel
corso della celebrazione del processo a suo carico,  per  le  ragioni
gia' esposte, sicche' non puo' accogliersi la richiesta formulata  in
via principale, di sostituzione della  pena  dell'ergastolo  in  anni
trenta di reclusione, in  virtu'  della  ritenuta,  come  detto,  non
fondata analogia della  fattispecie  in  esame  a  quella  che  aveva
interessato il condannato Scoppola. 
    Si  ritiene  di  dovere  promuovere  giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4-ter, legge  n.  144/2000,  per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione. 
    Invero,  si  osserva  che  P.  ha  tempestivamente  avanzato   la
richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato gia' dal gennaio
2000, reiterandola nel  successivo  giugno  2000,  sicche'  ha  visto
precluso in suo favore il trattamento premiale, in virtu' di una mera
casualita', determinata dalla circostanza  che  nel  processo  a  suo
carico inizialmente lo stato normativo non consentiva l'ammissione al
giudizio speciale e successivamente in quanto l'istituto  non  poteva
concretamente operare, posto che l'istruzione dibattimentale  si  era
rapidamente esaurita nell'arco temporale  intercorso  fra  gennaio  e
giugno 2000. Deve pero' prendersi atto che,  avendo  l'istante,  come
detto formulato richiesta di rito abbreviato sin dal 14 gennaio 2000,
ossia nella fase assolutamente iniziale del processo, a  quella  data
si ritiene debba considerarsi ormai cristallizzata  e  acquisita  sia
per  il  soggetto   interessato   che   per   il   giudizio   stesso,
l'operativita' dell'istituto, con la conseguente  riduzione  di  pena
allora prevista, che  rideterminava  la  sanzione  dell'ergastolo  in
quella  di  anni  trenta  di  reclusione.  Tale  conseguenza   appare
necessariamente connessa alla circostanza che P.,  si  ribadisce  del
tutto tempestivamente, ha manifestato la propria volonta'  di  essere
giudicato con il rito abbreviato, in  una  situazione  normativa  che
vedeva   l'istituto   in   questione   in   costante   evoluzione   e
trasformazione,  sicche'  il  predetto   ha   visto   sostanzialmente
dipendere l'irrogazione nei suoi confronti di una sanzione piu' grave
da un fatto  meramente  accidentale  ed  al  di  fuori  di  ogni  sua
possibilita' di controllo. Cio' si traduce in un evidente  disparita'
di trattamento tra P. e coloro che, pur avendo commesso fatti di pari
disvalore, per una mera casualita'  temporale,  hanno  potuto  fruire
della trasformazione della pena da perenne a temporanea. Questa Corte
quindi  dubita  della  conformita'  costituzionale,  in   particolare
all'art. 3 della Costituzione,  della  norma  sopra  indicata,  nella
parte in cui non prevede un meccanismo tale da assicurare  la  tutela
di un soggetto che, si ribadisce, nonostante  avesse  tempestivamente
avanzato richiesta di essere giudicato  con  rito  abbreviato,  ossia
antecedentemente all'inizio  dell'istruttoria  dibattimentale,  abbia
poi visto dipendere la decisione da un'evoluzione legislativa che  lo
ha visto subire  un  trattamento  sostanziale  deteriore,  in  quanto
ancorata ad una  circostanza,  ossia  il  rapido  espletamento  della
riaperta istruttoria,  con  tutta  evidenza  sottratta  ad  ogni  sua
determinazione. Questa Corte non disconosce che analoga questione  di
costituzionalita' era stata gia' esaminata e  rigettata  in  sede  di
merito, per come peraltro  ammesso  dallo  stesso  istante,  tuttavia
ritiene di dovere valorizzare il dato che si reputa dirimente, ed  in
precedenza non convenientemente valutato, costituito come detto dalla
inequivoca manifestazione di volonta' dell'imputato, pregiudicato poi
dal rapido espletamento dell'istruttoria rinnovata e dalla successiva
evoluzione legislativa, che limitava  l'applicabilita'  dell'istituto
nei  termini  sopra  esposti.  Senza  contare  poi  che,   per   come
condivisibilmente segnalato nell'istanza  oggi  in  esame,  non  puo'
omettersi di osservare come, anche  nel  caso  di  istruttoria  ormai
conclusa, ossia quando la finalita' deflattiva del  rito  sembrerebbe
oramai frustrata, comunque l'opzione del giudizio abbreviato assicuri
comunque al processo una serie di benefici di non poco momento, se si
pone  mente  alla  sanatoria  per  accettazione  delle  nullita'  non
assolute,  il   superamento   delle   questioni   di   competenza   e
l'irrilevanza delle questioni di inutilizzabilita' non patologica. 
    Palese poi e' la rilevanza della questione, se si pone mente alla
circostanza che, avendo il P. allo stato in esecuzione  una  condanna
alla pena di trent'anni e stante il riconoscimento del vincolo  della
continuazione fra i reati giudicati con le due sentenze  di  condanna
riportata, ove  si  riconoscesse  la  riduzione  di  pena  in  virtu'
dell'applicabilita' del rito abbreviato anche per il processo ..., il
soggetto dovrebbe porre in esecuzione due condanne a pene temporanee,
in relazione  alle  quali  tuttavia,  in  virtu'  della  riconosciuta
continuazione fra  i  reati,  non  opererebbe  il  criterio  previsto
dall'art. 73, comma 2 del codice penale  con  una  nuova  irrogazione
della pena dell'ergastolo, bensi' un calcolo  di  pena  che  dovrebbe
considerare una pena base di anni trenta di reclusione, da aumentarsi
di una quota di sanzione  temporanea,  cosi'  conducendo  pur  sempre
all'irrogazione di una pena contenuta entro il limite di anni trenta,
in virtu' del criterio moderatore statuito dall'art.  78  del  codice
penale. 
    Da  cio'  deriva  la  sicura  rilevanza  che  la   questione   di
legittimita' costituzionale riveste nel caso di specie, potendo  essa
consentire - se accolta - che la pena in esecuzione si trasformi  per
il P., da pena perenne in pena temporanea. 
    Ritenuta pertanto la rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale, per come sin  qui  esposta,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione,  nei  termini  sin  qui
specificati, della norma di cui all'art. 4-ter, legge n. 144/2000, se
ne impone la rimessione alla Corte costituzionale per  la  decisione,
con conseguente sospensione del giudizio in corso.